Salute e sicurezza e Covid-19: aggiornamento sui rientri dall'estero

Fino al 25 ottobre 2021 sono in vigore nuove disposizioni per i rientri dall'estero

Il Ministero della Salute ha adottato l'ordinanza 28 agosto 2021 che aggiorna le misure per i rientri dall'estero in Italia. In particolare, l'ordinanza prevede la proroga fino al 25 ottobre 2021 delle disposizioni già in vigore (ordinanza del Ministero della salute 29 aprile 2021, ordinanza del Ministero della salute 14 maggio 2021 e ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021); le disposizioni della ordinanza possono essere così riassunte.

 

Persone che hanno transitato o soggiornato (nei 14 giorni precedenti il rientro) in un Paese dell'elenco D (link)

Obbligo di:

  • presentare la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata dalle autorità sanitarie competenti;
  • sottoporsi nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico (il termine è ridotto a 48 ore per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
  • presentare il Passenger Locator Form (link).

In assenza di queste certificazioni, occorre sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di questo periodo.

Persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America

  • Obbligo di effettuare, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone (con risultato negativo), fermo restando l’obbligo di presentare la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata dalle autorità sanitarie competenti ed il Passenger Locator Form (link).

 

 

Persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in India, Bangladesh e Sri Lanka 

Possono rientrare in Italia a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti categorie:

-        soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;

-        soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza;

-        soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Per tali soggetti è previsto l’obbligo di:

  • presentare il Passenger Locator Form (link).
  • sottoporsi nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico (il termine è ridotto a 48 ore per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
  • sottoporsi a un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in Italia
  • effettuare l’isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni e un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

Persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile  

 

Possono rientrare in Italia a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile uno schema riassuntivo degli adempimenti per paese di provenienza, con indicazione delle possibili deroghe e degli obblighi previsti in relazione a Passenger locator form. Informazioni sono disponibili anche sui siti delle ATS: 

 

Green Pass per rientro in Italia

In merito allo strumento del green pass, le indicazioni aggiornate si trovano sul sito del governo italiano.

Ai fini dell’ingresso in Italia, le certificazioni rilasciate dalle autorità della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, di Israele, Canada, Giappone e USA sono ritenute equivalenti a quelle della Ue. Sul tema delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati Terzi è disponibile una notizia di approfondimento.

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