Safety First si fa in 3 Compiti e suggerimenti per l’Istituto o Ente di Formazione

I compiti del soggetto promotore

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Per Alternanza, PCTO e Tirocini Curricolari, il soggetto promotore è l’Istituto formativo/università di riferimento, per i tirocini extra curricolari, può essere anche un altro soggetto con apposito accreditamento presso l’albo regionale (centro per l’impiego, agenzia per il lavoro, ecc.).

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

  • verificare l’iscrizione del soggetto ospitante nel registro nazionale per l’alternanza istituito presso le camere di commercio;
  • favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
  • individuare un tutor scolastico quale responsabile organizzativo del tirocinio che, eventualmente allineato con il coordinatore della progettazione dei PCTO, deve assistere e guidare gli studenti nel loro percorso, deve conoscere l’azienda e deve essere in contatto continuo con il tutor aziendale per definire e dettagliare le modalità di collaborazione;
  • promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
  • rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite, operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo D. Lgs. n. 13/2013;
  • contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.

 

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, il soggetto promotore è tenuto a:

  • ricevere e tenere conto dell’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • attuare la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
  • verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero dei tirocinanti ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa e che sia effettuata la formazione specifica;
  • nominare un proprio tutor del progetto;
  • garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  • assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali i tirocinanti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
  • stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per un eventuale risarcimento danni nei confronti della scuola per le attività di tirocinio.