REACH - Aggiornato l’elenco delle sostanze "SVHC"

L'ECHA ha aggiornato la Candidate List con nuove sostanze chimiche pericolose (SVHC), spesso utilizzate nei processi industriali.

Nell’ambito del regolamento REACH, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato la Candidate List delle sostanze pericolose (SVHC), per un totale di 219 sostanze chimiche estremamente preoccupanti, che possono danneggiare la salute umana.

L'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante (SVHC) determina determinati obblighi giuridici per gli importatori, i produttori e i fornitori articoli che contengono queste sostanze: link alla pagina dedicata da ECHA alle SVHC

Tra le nuove sostanze sono presenti, in particolare:

ECHA mette a disposizione sul proprio sito una sezione dedicata al processo di sostituzione delle sostanze SVHC al link dedicato

Quadro normativo

Il  REACH è un regolamento dell’Unione europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche; il Regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo il REACH ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nella Ue.

In generale, gli attori coinvolti in termini di responsabilità ai sensi del REACH sono:

  • Fabbricante: chi produce prodotti chimici, per uso proprio o per fornirli ad altri soggetti (anche non a scopo di esportazione).
  • Importatore: chi acquista beni (siano essi singole sostanze chimiche, miscele per successiva vendita o prodotti finiti) al di fuori dell’UE/del SEE.
  • Utilizzatori a valle: aziende che utilizzano prodotti chimici nella propria attività industriale o professionale e che devono verificare i propri obblighi e responsabilità a norma del regolamento.
  • Imprese stabilite al di fuori dell’UE: le imprese stabilite al di fuori dell’UE non sono vincolate dagli obblighi del regolamento REACH, anche qualora esportino i loro prodotti nel territorio doganale dell’Unione europea, poiché gli obblighi, quale la registrazione, ricadono sugli importatori, o sul rappresentante esclusivo di un fabbricante non-UE, stabiliti nell’Unione europea.
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