Salute e sicurezza in caso di tirocini formativi in azienda: nuove indicazioni

L’INL approfondisce vari temi legati ai tirocini, con un focus su salute e sicurezza.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha approvato una circolare (link) sulla legge di bilancio 2022, per quanto riguarda le disposizioni in materia di tirocini. La norma stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Questa precisazione non aggiunge nulla rispetto a quanto già noto, ma serve a chiarire e ribadire la necessità di una forte attenzione dei datori di lavoro: 

  • l’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 parifica, alla figura del lavoratore, “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;
  • tutte le misure di prevenzione e protezione in favore del personale dipendente valgono per il tirocinante.

Anche in ragione delle esigenze di prevenzione del Testo unico, si ricordano i passaggi seguenti:

  • Il servizio di prevenzione e protezione deve essere informato dell’attivazione dei tirocini;
  • Deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, tenendo conto di questa specificità e impostando le adeguate misure di prevenzione e protezione;
  • Deve essere verificato il fabbisogno formativo dei tirocinanti: la parte specifica deve essere erogata dall’azienda (sulla base dei rischi che il tirocinante incontra nello svolgere le proprie mansioni), completando l’eventuale parte generale svolta dalla scuola (se questa non ha provveduto, deve essere svolta dall’azienda);
  • Se le mansioni dei tirocinanti lo prevedono, il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria, eventualmente contattando il medico della scuola (se questi ha elaborato le cartelle sanitarie di rischio);
  • Il tutor del tirocinante è un preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e il datore di lavoro deve provvedere affinché i preposti siano in numero adeguato; un riferimento utile è contenuto nel DM n. 195/2017 (che nello specifico contiene il "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"):
    • non più di 5 studenti per tutor, nelle aziende a «rischio alto» (classificate secondo l'Accordo Stato Regioni del 2011);
    • non più di 8 studenti per tutor, nelle aziende a «rischio medio»;
    • non più di 12 studenti per tutor, nelle aziende a «rischio basso».
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