Salute e sicurezza e gestione Covid-19 - Novità e quadro di sintesi degli adempimenti per i rientri dall'estero

Informazioni aggiornate con il DPCM 14 gennaio 2021 e con le ultime Ordinanze del Ministero della Salute per le provenienze da alcuni paesi: Brasile (rinnovata fino al 15 febbraio 2021) e Regno Unito (prorogata al 5 marzo 2021).

Il DPCM 14 gennaio 2021, definisce le nuove misure nazionali per il contrasto alla pandemia (clicka qui per una sintesi degli aspetti di Salute e Sicurezza), anche per quanto attiene gli ingressi di persone dall'estero, prorogando e modificando gli adempimenti fino al 5 marzo 2021. Le misure sono state circostanziate con Ordinanze del Ministero della Salute (i link si trovano nella notizia). Il quadro potrà essere successivamente e ulteriormente aggiornato con altre ordinanze.

Si ricorda che gli spostamenti sul territorio italiano sono soggetti ad autodichiarazione. La classificazione delle regioni (rosso, arancione, giallo), è stabilita dalle Ordinanze del Ministero della Salutein vigore dal 1 febbraio 2021.

Per quanto attiene la programmazione di viaggi verso l'estero, si raccomanda di verificare sempre la normativa del paese da visitare e le indicazioni  del Ministero degli Esteri.

Di seguito una sintesi aggiornata al 18 gennaio 2021.

SINTESI OBBLIGHI per ELENCHI DI PAESI

Per ogni categoria vi sono eccezioni elencate a fine tabella. Adempimenti in vigore dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, salve ulteriori ordinanze del Ministero della Salute.

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano

  • Nessun obbligo al rientro sul territorio nazionale, se non le generali regole italiane di contrasto alla pandemia.

Elenco B Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C.

  • Al momento nessuno stato è ricompreso in questa categoria

Elenco C:  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

  • Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Chi non lo presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario di 14 giorni dalla data di arrivo.
  • Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio di domicilio.

Elenco D : Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia,  nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 Dicembre 2020. Nessuna ordinanza ulteriore, al momento.

  • isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni,
  • comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale di domicilio il proprio ingresso
  • obbligo di raggiungere il domicilio di isolamento fiduciario con proprio mezzo (che può essere anche a noleggio e anche con autista)

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Ordinanza 9 gennaio 2021 prorogata al 5 marzo 2021 dall’art. 14.2 del DPCM 14 gennaio 2021)

Motivi di ingresso

L’ingresso/rientro in Italia in provenienza diretta dal Regno Unito, o dopo un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti, è permesso solo per coloro che abbiano:

la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 oppure

un motivo di assoluta necessità, da autocertificare (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli)

Obblighi

  • Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo.
  • Obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento del domicilio. In caso di arrivo mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.
  • Indipendentemente dal risultato del secondo test, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni
  • Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio del domicilio.

Eccezioni: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, queste disposizioni non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando:

  • Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio 
  • Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Non sono previste altre eccezioni. 

Viaggi per il Regno Unito solo consentiti solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021 (lavoro, assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso domicilio/abitazione/residenza).

Elenco E: resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi), compresi l’Uruguay (dal 20 dicembre 2020); le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha la responsabilità delle relazioni internazionali dal 23 dicembre 2020. Per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in elenco E dal 23 dicembre 2021) vedi paragrafo specifico.

BRASILE (Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021)

E' disposta la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Al momento, non sono previste eccezioni. 

Le persone che si trovano nel territorio nazionale italiano e che nei 14 giorni antecedenti all’Ordinanza del 16 gennaio hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

ECCEZIONI

Rimane il quadro di eccezioni agli obblighi di isolamento fiduciario o di esibizione dell’esito negativo del tempone che, in ogni caso, il nuovo DPCM disciplina - in maniera unitaria - a prescindere dal Paese di proveniente o in cui si sia transitato nei 14 giorni precedenti.

 Pertanto, fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all’autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, non è, tra l’altro, soggetto all’isolamento fiduciario ovvero all’esibizione dell’esito negativo del tempone: i) l’equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante; ii) chi si sposta da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; iii) chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi di speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; iv) chi fa ingresso in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale (rispetto al precedente DPCM 3 novembre 2020, viene eliminato il riferimento alle manifestazioni fieristiche; tuttavia, la modifica non ha impatti significativi, dal momento che il nuovo DPCM conferma, in via generale, il divieto di fiere di qualunque genere), previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; v) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; vi) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; vii) i cittadini e i residenti di uno Stato UE e degli ulteriori Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C; viii) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ix) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

In aggiunta alle eccezioni già previste dai precedenti DPCM, il nuovo decreto esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested”. E' utile fare riferimento alle singole compagnie di volo per l'aggiornamento in tempo reale.

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