Salute e sicurezza e gestione COVID-19 - Novità e quadro di sintesi degli adempimenti per i rientri dall'estero

AGGIORNAMENTO UK DEL 20 DICEMBRE 2020 - Il DPCM 3 dicembre 2020 ha modifica le regole per i rientri dall'estero nel periodo natalizio. Rimangono gli elenchi per gruppi di Paese, che potranno variare con specifiche ordinanze del Ministero della Salute. Si riporta una sintesi degli adempimenti in vigore fino al 15 gennaio 2021 e il punto sulle novità.

AGGIORNAMENTO UK del 20 DICEMBRE 2020.

L'ordinanza, valida fino al 6 gennaio 2021, blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi ad un nuovo tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. Va effettuata opportuna comunicazione al dipartimento di prevenzione della ATS di riferimento. Ogni ATS ha sul proprio sito indicazioni per i rientri dall'estero che, per questa novità, possono non essere ancora stati aggiornati.

L'ordinanza è motivata dall' aumento dei contagi in Gran Bretagna e il tampone è una ulteriore precauzione.

Clicka qui per il testo dell'ordinanza.

Il quadro per i rientri dal resto del mondo rimane invariato, come indicato qui di seguito.

Gli elenchi dell'allegato 20 del DPCM sono modificati a partire dal 10 dicembre: sono previsti 5 elenchi (da A ad E) anzichè 6 (L'elenco E comprende i paesi dell'ex elenco F). L'elenco B (basso rischio epidemiologico) e l'elenco C (restanti paesi dell'area Shenghen) saranno aggiornati da specifiche Ordinanze del Ministero della Salute.

Per il testo del DPCM, clicka qui.

Gli elenchi, con una sintesi degli adempimenti,  sono riportati al termine di questa notizia.

I principali punti di attenzione e di novità sono i seguenti:

Obblighi dichiarativi

Chiunque entri, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all’atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione, in modo chiaro e dettagliato, dei Paesi e dei territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, dei motivi dello spostamento (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco E), nonché del luogo di svolgimento dell’isolamento fiduciario e del mezzo privato per raggiungerlo (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E).

Clicka QUI per il fac simile di dichiarazione.

Estensione obbligo del tampone

Obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per chi proviene dai paesi dell'elenco C ( paesi dell'area Schenghen a maggior rischio)

Restrizioni di quarantena e isolamento fiduciario anche per chi si sposta nel periodo natalizio nei paesi dell'elenco C

Nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (paesi area Schenghen a maggior rischio - si veda elenco che segue).
Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che, recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria residenza.
Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l’obbligo della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle persone che abbiano soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.
Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art 6 comma 1, che si applicano per qualsiasi rientro dai paesi indicati nei vari elenchi. (si veda la nota a fine notizia con il dettaglio).

Voli "Covid Free"

In aggiunta alle eccezioni già previste dai precedenti DPCM, il nuovo decreto esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. Si segnala che, con tale ordinanza è stata avviata, per i voli provenienti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco di Baviera, Atlanta e New York e diretti all'aeroporto di Roma Fiumicino, la sperimentazione dei voli “Covid-tested”, vale a dire i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido effettuato prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'imbarco. Ai passeggeri dei voli “Covid-tested” è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

SINTESI OBBLIGHI per ELENCHI DI PAESI

Per ogni categoria vi sono eccezioni elencate a fine tabella. La sintesi è tratta dagli artt 6, 7 ed 8 del DPCM 3 dicembre 2020.

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano

  • Obblighi validi sul territorio nazionale

Elenco B Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:

  • autodichiarazione

Elenco C:  Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano),

inoltre AustriaBulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, LituaniaLussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:

  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano e non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo,
  • rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso,
  • rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazioneIn caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Solo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, obbligo di notifica ad ufficio igiene, isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni per chi fa ingresso in Italia e per chi, sempre in questo periodo Natalizio, soggiorna nei paesi di questo elenco C. La misura è sostitutiva del  test molecolare prima della partenza che, in questo periodo, non è riconosciuto.

Elenco D : Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 Dicembre 2020 

  • isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni,
  • autodichiarazione 
  • comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso
  • obbligo di raggiungere il domicilio di isolamento fiduciario con proprio mezzo (che può essere anche a noleggio e anche con autista)

Elenco E: resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) 

  • gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. 
  • autodichiarazione 
  • isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
  • comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso
  • obbligo di raggiungere il domicilio di isolamento fiduciario con proprio mezzo (che può essere anche a noleggio e anche con autista)

ECCEZIONI

Rimane il quadro di eccezioni agli obblighi di isolamento fiduciario o di esibizione dell’esito negativo del tempone che, in ogni caso, il nuovo DPCM disciplina - in maniera unitaria - a prescindere dal Paese di proveniente o in cui si sia transitato nei 14 giorni precedenti.

 Pertanto, fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all’autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, non è, tra l’altro, soggetto all’isolamento fiduciario ovvero all’esibizione dell’esito negativo del tempone: i) l’equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante; ii) chi si sposta da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; iii) chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi di speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; iv) chi fa ingresso in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale (rispetto al precedente DPCM 3 novembre 2020, viene eliminato il riferimento alle manifestazioni fieristiche; tuttavia, la modifica non ha impatti significativi, dal momento che il nuovo DPCM conferma, in via generale, il divieto di fiere di qualunque genere), previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; v) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; vi) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; vii) i cittadini e i residenti di uno Stato UE e degli ulteriori Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C; viii) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ix) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

In aggiunta alle eccezioni già previste dai precedenti DPCM, il nuovo decreto esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. Si segnala che, con tale ordinanza è stata avviata, per i voli provenienti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco di Baviera, Atlanta e New York e diretti all'aeroporto di Roma Fiumicino, la sperimentazione dei voli “Covid-tested”, vale a dire i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido effettuato prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'imbarco. Ai passeggeri dei voli “Covid-tested” è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

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