Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (normativa Reach) riguarda un vasto numero di aziende ed è una materia che interessa datori di lavoro e RSPP (es. per la valutazione del rischio chimico).
Una modifica apportata nel 2020 ha previsto una "restrizione" sui diisocianati, che sono sostanze classificate come pericolose.
La restrizione prevede che i diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Rispetto alla formazione:
- deve essere "condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale";
- gli elementi della formazione devono essere differenziati in formazione generale, di livello intermedio ed avanzata, a seconda dei differenti usi;
- deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale;
- il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione;
- deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Assolombarda e Confindustria stanno monitorando questo argomento, anche per chiarire i rapporti fra questa formazione e quella prevista dal Testo unico.