Prevenzione incendi negli alberghi con oltre 25 posti letto

Si ricorda la scadenza del 31 dicembre 2024 per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Assolombarda ha dedicato una forte attenzione al tema della sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere (leggi la news precedente).

Si ricorda che il 31 dicembre 2024 scade il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi.
La proroga è riservata solamente alle strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno 6 delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche.
In attesa del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti a:

  • pianificare ed attuare (secondo la cadenza stabilita nell'Allegato I del DM 1 settembre 2021) l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

  • applicare le misure previste dall'articolo 5 del DM 16 marzo 2012;

  • provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

  • integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri
    all'interno delle attività;

  • assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR previsto dall'Allegato III al DM 2 settembre 2021.

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