L'Ordinanza n. 649/2020 della Regione Lombardia integra il DPCM del 3 dicembre per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione a COVID-19.
Per le imprese lombarde sono in vigore gli adempimenti seguenti:
- rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro - Si tratta della conferma dell'obbligo presente nelle ordinanze precedenti.
Il datore di lavoro (anche tramite un "preposto") deve rilevare la temperatura dei lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro e quando, durante l’attività, il lavoratore manifesta i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).
Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, deve comunicare queste informazioni al medico competente che provvede alla segnalazione alla ATS e verifica i contatti stretti.
Il protocollo di sicurezza anti-contagio (all. 12, DPCM 3 dicembre) deve tenere conto di questo obbligo;
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salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. L'Allegato 9 del DPCM ammette i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con specifiche disposizioni per i corsi in presenza che non possono essere rimandati o svolti a distanza; i tirocini curricolari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza