Art. 1 e 2
In vista della ripresa delle attività scolastiche (7 settembre per scuole dell’infanzia e 14 settembre per tutti gli altri ordini/gradi di istruzione), vengono definite alcune misure di prevenzione che è opportuno i gestori degli istituti scolastici adottino in modo da garantire la salute di studenti, loro accompagnatori e personale docente.
Così come previsto per i settori produttivi/economici e commerciali, nei confronti di chi accede alle sedi scolastiche è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura all’ingresso prevedendo il divieto di accesso per chi presenta una temperatura superiore ai 37,5°C e l’isolamento in caso di manifestazione di sintomi riconducibili a SARS-CoV-2 con tempestiva comunicazione al medico di famiglia e all’ATS competente per territorio.
Art. 3
Vengono integrate e modificate le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per le seguenti attività:
- Ristorazione
- Attività ricettive
- Servizi alla persona
- Palestre
- Strutture termali e centri benessere
- Musei, archivi e biblioteche.
Rispetto alle ordinanze che si sono susseguite negli ultimi mesi, per il settore della ristorazione vengono introdotte nuove aperture in riferimento alle attività ludiche: “Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.”
Per le attività ricettive viene inibito l’accesso agli ambienti altamente caldo-umidi (es. bagni turchi). In questi ambienti, l’accesso è possibile solo se inseriti come servizio interno alle camere degli ospiti o se prenotati per uso esclusivo, purchè venga garantita opportuna aerazione, pulizia, disinfezione. Nel caso delle saune, è consentito l’utilizzo con caldo a secco e temperatura tra 80 e 90 °C, ricambio d’aria naturale a ogni turno (evitando il ricircolo d’aria), numero di persone che possono accedere proporzionato alla superficie, distanziamento di almeno 1 m, pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
Per i settori Servizi alle persone, Palestre, Terme/centri benessere viene inibito l’accesso a bagni turchi e saune. Viene consentito l’accesso a queste strutture solo su prenotazione con uso esclusivo purchè sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni utilizzo. “Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”
Per musei, archivi e biblioteche, non essendo possibile sottoporre a disinfezione fondi documentari e collezioni libraie, ne viene raccomandato l’isolamento dopo l’utilizzo da parte di personale esterno.
L’ordinanza aggiorna le regole già in vigore previste dall’ Ordinanza n. 590/2020