Formazione su salute e sicurezza sul lavoro e COVID-19 - Indicazioni valide fino al 24 novembre

La formazione obbligatoria e il suo aggiornamento sono misure fondamentali anche durante l'emergenza COVID-19.

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'aggiornamento sono misure obbligatorie anche ai tempi del COVID-19. Dalla lettura delle norme in vigore e fino al 24 novembre (salve norme più restrittive) emerge che la formazione può essere svolta:

  • a distanza, tramite e-Learning o webinar (cd. “videoconferenza in modalità sincrona”), oppure
  • in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, soltanto se non è possibile svolgerla a distanza; è stato, infatti, “fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza”. 

Suggerimenti per i Servizi di Prevenzione e Protezione

Per la progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, RSPP e ASPP possono tenere presente questi passaggi, estratti da una comunicazione di Confindustria:

  • ragionare sulla possibilità di riprogrammare la formazione ad un periodo successivo alla emergenza;
  • laddove questo non sia possibile, prevederne lo svolgimento con la modalità della videoconferenza sincrona;
  • in caso di risposta ulteriormente negativa (ad esempio, prove pratiche su attrezzature di recente introduzione, non rinviabili per motivi di sicurezza e non svolgibili a distanza), svolgimento in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza (allegato 9 del DPCM 24 ottobre 2020). La formazione in presenza resta quindi residuale e solamente laddove non sia possibile, per il tipo di formazione da erogare (corsi e prove pratiche), lo svolgimento a distanza;
  • il Ministero del Lavoro ha evidenziato, ad esempio, che “per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti” e, ancora, che “si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nel comunicare i progetti formativi all'OPP di Milano (tramite l'apposito portale), le aziende si adeguano alle intese dell'OPP che hanno disciplinato questi aspetti (leggi la news di riferimento).

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