L’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda supporta le aziende con approfondimenti specifici sui vari temi del protocollo Salute e Sicurezza del DPCM 26 aprile 2020
L'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 riporta le indicazioni specifiche per quanto riguarda come gestire la presenza di persone (lavoratori o soggetti esterni) sintomatiche ed il tema del supporto del medico competente.
Gestione delle persone sintomatiche (art. 11)
La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali, l’Azienda, coadiuvata dal Comitato (art. 13 del Protocollo), dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.
Nei numerosi documenti delle Autorità Sanitarie competenti si fa esplicito richiamo al senso di responsabilità delle persone e all’invito a rimanere a casa soprattutto se avvertono sintomi influenzali. Proprio per evitare possibili contagi viene disposto che l'ingresso in azienda di persone sintomatiche è opportuno che venga vietato e l'articolo 2 del protocollo specifica le misure da adottare per disciplinarne gli accessi.
Tuttavia, i sintomi legati a COVID-19 (presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse, difficoltà respiratorie ecc.) potrebbero insorgere anche dopo l'ingresso e per queste situazioni il coordinamento con il medico competente dovrà essere immediatamente attivato, seguendo la procedura aziendale – redatta insieme - che avrà previsto le corrette azioni da intraprendere.
L’ art. 11 del Protocollo riporta i passaggi da seguire:
- la persona che presenta sintomi deve avvisare l'ufficio del personale;
- la persona deve essere dotata di mascherina chirurgica ed isolata (in un luogo dedicato che verrà adeguatamente igienizzato);
- l'azienda chiama i numeri COVID-19 (per la Lombardia: 800 89 45 45 - Per le emergenze 112);
- l'impresa collabora con le Autorità (ATS ecc.) che daranno indicazioni anche per l'eventuale quarantena dei lavoratori che sono stati a stretto contatto con una persona risultata positiva a COVID-19: è importante che non vi siano contatti stretti non necessari fra le persone in azienda.
I lavoratori che non possono evitare contatti stretti fra di loro dovrebbero essere identificati, con il supporto dei preposti che sovraintendono alle loro attività.
Sorveglianza sanitaria (art. 12)
Il medico competente collabora con il datore di lavoro (e le funzioni aziendali del Comitato) per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in relazione a COVID-19, per questo motivo la sorveglianza sanitaria deve proseguire seguendo anche le indicazioni del Ministero della Salute (Circolare 30 aprile 2020):
- sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani;
- la programmazione delle visite mediche deve evitare l’aggregazione (ad esempio nell’attesa di accedere alla visita);
- possono essere differibili (dopo il 31 luglio 2020):
- la visita medica periodica,
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro,
- il lavoratore dovrebbe comunicare al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, le informazioni sulla variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 (es. contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone);
- rispetto ai "Soggetti Fragili", è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Pertanto, i lavoratori dovrebbero comunicare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica (prevista dall’art. 41 c. 1 lett. c, D.Lgs. n. 81/2008), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente;
- infine, il rientro dei lavoratori dovrà essere sottoposto a visita da parte del medico competente, che dovrà ricevere il "tampone negativo" da parte del Dipartimento di Prevenzione competente.
In tutte le fasi di gestione della emergenza legata al COVID-19, di particolare rilevanza sarà il dialogo che il medico competente potrà stabilire con le strutture pubbliche (ATS, autorità sanitaria territoriali) con i medici di medicina generale , ma soprattutto direttamente con il lavoratore.
Tamponi e test
Allo stato attuale della normativa sono ancora in fase di sperimentazione:
- Test sierologici
- Test molecolari rapidi (tamponi rapidi)
- Certificazioni sanitarie sullo stato di salute generale del lavoratore
- Controllo geolocalizzazione via app e tracciamento degli spostamenti dei positivi
Le misure suddette potranno essere adottate ove sopraggiungano disposizioni legislative in merito.