Allegato 18
L’Allegato, riguardante la ripresa delle attività formative nel sistema universitario, fornisce una serie di linee guida sulle misure di prevenzione e protezione che è opportuno siano aggiornate in relazione all’emergenza Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza del personale che accede in questi ambienti: docenti, amministrativi e studenti.
Così come è stato predisposto per le attività produttive, economiche e commerciali, anche nel caso delle Università (ambienti in cui è possibile che si creino situazioni “critiche” caratterizzate dalla presenza massiva di personale), risulta opportuna una ridefinizione degli spazi, degli orari di lavoro e delle modalità di svolgimento delle lezioni.
Analogamente agli altri settori, anche per le Università, restano validi i 3 principi cardine:
1. distanziamento sociale;
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera
Allegato 20
Il nuovo DPCM aggiorna le indicazioni che le imprese sono tenute a seguire nella regolamentazione degli spostamenti e trasferte da e per l’estero, al fine di tutelare la salute e sicurezza dei loro lavoratori.
I datori di lavoro, insieme alle altre figure interessate (Security Manager, RSPP, HR ecc.), sono chiamati a delineare, all’interno delle loro aziende, specifiche misure organizzative e procedurali che prevedano una valutazione approfondita dei luoghi in cui i lavoratori dovranno operare.
Si tratta di una valutazione necessaria che deve tener conto delle nuove disposizioni contenute all’interno degli art. 4, 5, 6 e dell’Allegato 20 del DPCM in cui sono elencati una serie di Stati e territori all’interno dei quali risultano vietati gli spostamenti sia in ingresso che in uscita con specifiche prescrizioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo aver transitato in alcuni di questi Paesi.