D.Lgs. n. 81/2008 in questo tempo di Coronavirus: formazione sulla prevenzione e sorveglianza sanitaria

Continua l'approfondimento dei temi legati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in relazione a COVID-19.

La formazione “continua”

Le Autorità hanno determinato per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il prolungamento di una settimana delle disposizioni restrittive. Fra le misure adottate dalle imprese vi è l’estensione della possibilità di usufruire del lavoro agile secondo le disposizioni del DPCM dell’1 marzo 2020, che prevede l'invio al lavoratore ed all'RLS della informativa in via telematica (usando anche i contenuti forniti da INAIL).

Fermo restando che gli adempimenti legati al lavoro agile previsti dal DPCM si assolvono con l'informativa telematica, questo tempo di smartworking, che consente al personale aziendale di lavorare da remoto, per i datori  di lavoro che  vogliono/possono farlo può essere un utile occasione per svolgere quegli aggiornamenti sui temi di salute e sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 in modalità e-Learning secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni in vigore (Accordo del 2011 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, e Accordo del 2016 che prevede all'allegato II le regole per le piattaforme e-Learning).

Vi sono diverse tematiche (riferibili al rischio basso o tecniche, organizzative, legate alla comunicazione ecc.) che sono state proposte come aggiornamento con questa modalità e che possono essere un modo per i lavoratori/lavoratrici interessati di estendere conoscenze e cultura sui temi di salute e sicurezza sul lavoro e alle aziende di adempiere a previsioni normative.

Inoltre, la formazione obbligatori per i rischi specifici a cui è esposto un operatore è un obbligo che deve continuare ad essere assicurato, nel rispetto delle regole di igiene e di prudenza richiamate dalle Autorità. In queste situazioni, i Servizi di Prevenzione delle aziende definiranno con i Formatori/docenti le modalità per dare opportunamente attuazione a quanto si rende necessario. 

Sorveglianza sanitaria: assicurare, per quanto possibile, l’operatività

Riportiamo il testo del Comunicato ANMA Associazione Nazionale Medici di Azienda, pubblicato sul sito ufficiale.

"In questo momento storico in cui da parte del Governo e dalle Regioni sono state varate misure di controllo per il contenimento alla propagazione del virus Sars-CoV-2, è apparso chiaro quale fosse il nostro ruolo rispetto ai bisogni che le aziende, nel loro insieme, ponevano.

Soprattutto nelle Regioni interessate dai contagi le Aziende hanno chiesto ai Medici Competenti strumenti per l’informazione e consigli sul che fare nelle ore immediatamente successive.

A questo punto riteniamo superato il momento della sola informazione e sia urgente dare disposizioni per la gestione di problemi connessi al contenimento dell’infezione. Per questo molti Medici Competenti hanno deciso di sospendere l’attività di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

È una scelta che ANMA condivide e suggerisce".

Il comunicato è stato oggetto di una successiva precisazione ANMA, che si riporta:

(....) "La nostra comunicazione è in linea con quanto indicato da Regione Lombardia ai Medici Competenti che operano nel comparto sanitario, ovvero – testualmente – : “ Modulazione della sorveglianza sanitaria – Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria e medica per radioprotezione, la sorveglianza per il contenimento dell’esposizione degli operatori a COVID-19 ha assoluta priorità. Rimane altresì prioritaria la tempestiva sorveglianza in fase preventiva pre-assuntiva degli operatori nonché la sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60.”.

E parimenti per gli altri comparti circolano alcune note provenienti dagli Organi di Vigilanza che consigliano “di tenere il seguente comportamento:

- visite mediche periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della periodicità prevista dal programma di sorveglianza sanitaria, rimandare le visite in epoca successiva al 10 marzo 2020;

- visite mediche preassuntive/preventive: da effettuarsi solo in casi urgenti evitando l’affollamento dell’ambulatorio, adottando quindi tempi di prenotazione delle visite dilazionati.

A meno che non sia possibile procedere a distanza utilizzando strumenti telematici, saranno da procrastinare, in prima battuta a data successiva al 10 marzo, le riunioni periodiche e non, i sopralluoghi in azienda e ogni altro eventuale momento di aggregazione.”. 

Non parlerei quindi di un rifuggire da responsabilità deontologiche quando si cerca di dare un contributo seppur modesto al contenere il contagio.

Infine puntualizziamo che l’invito formulato ai nostri Colleghi prende in considerazione un tempo limitato, come d'altronde le disposizioni di legge di questi giorni hanno efficacia temporanea e, pur essendo indirizzato a tutti i Soci sul territorio nazionale, troverà ovviamente applicazione differenziata in funzione delle specifiche esigenze e condizioni del territorio particolare".

Fermo restando la sospensione di visite periodiche, riprogrammabili in altro periodo, il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale concorderà pertanto con il proprio medico competente l’assolvimento di obblighi per il datore di lavoro che si rendono necessari/urgenti per la prevenzione dell’esposizione di lavoratori/lavoratrici a rischi specifici della propria attività lavorativa.

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