Con un Decreto Interministeriale a firma del Ministro del Lavoro e del Ministro della Salute, è stato approvato il nuovo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici. Il nuovo Allegato integra al suo interno i valori definiti dalla 4° lista di valori introdotti a livello europeo con la Direttiva (UE) 2017/164.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del Dlgs n. 81/08), dovrà prendere in considerazione, tra l’altro, i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell’elenco.
Nel recepimento della Direttiva sono state introdotte alcune modifiche rispetto a quanto stabilito a livello europeo, in particolare:
- è stata aggiunta la nota “cute” alle sostanze acido acrilico (CAS 79-10-7) e bisfenolo A (CAS 80-05-7);
- sono stati dimezzati i valori del diclorometano (CAS 75-09-2).
Si ricorda inoltre che i valori limite di esposizione professionale delle sostanze monossido di azoto (CAS 10102-43-9), biossido di azoto (CAS 10102-44-0) e monossido di carbonio (CAS 630-08-0) per le attività sotterranee in miniera e galleria si applicano dal 22 agosto 2023.