Articolo 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
Allegato 10
Vi è il richiamo ai Protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico e in particolare viene ricordato che: “i principi cardine che hanno informato e che informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. Il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro
2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti
3. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera
Inoltre, il rischio di aggregazione e affollamento deve essere prevenuto in maniera efficace nelle singole realtà, ed è necessario il rispetto delle norme comportamentali degli individui per il distanziamento e uso della mascherina.
Nell’Allegato 12 si trova il testo del Protocollo condiviso di regolamentazione per le attività produttive del 24 aprile 2020.
Utile ricordare che “al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione dei protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente.
Allegato 15
Per il trasporto pubblico, restano confermate tutte le disposizioni precedenti:
- per il distanziamento e uso dei posti a sedere e degli spazi di accesso (per il settore ferroviario, deroghe possibili in relazione a quanto riportato a pag. 125 e successive del testo della GU)
- per la sanificazione
- per le norme comportamentali dei passeggeri
Nell’Allegato 20 in riferimento agli spostamenti da e per l’estero, viene riportato elenco aggiornato degli Stati richiamati nell’art. 4 a pag 11-12 della GU.
In relazione agli spostamenti e rientri, è necessaria attenzione per rientri dall’estero e in particolare per le procedure di comunicazione per le ATS di riferimento territoriale