Covid-19 e rientri dall'estero: le regole in vigore fino al 30 agosto 2021

Le disposizioni per gli spostamenti sono state armonizzate e includono riferimenti allo strumento del "green pass".

Il Ministro della Salute ha adottato l’ordinanza 29 luglio 2021 in tema di spostamenti da e verso l’estero,  che riordina la disciplina sulla mobilità internazionale.

In particolare, l’ordinanza:

1. aggiorna gli elenchi C e D dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (v. Nota di approfondimento 4 marzo 2021);

2. riorganizza la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all’allegato E del DPCM 2 marzo 2021;

3. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka;

4. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile.

Ricordiamo che sul sito del Ministero della Salute è disponibile uno schema riassuntivo degli adempimenti per paese di provenienza, con indicazione delle possibili deroghe e degli obblighi previsti in relazione a Passenger locator form.

Informazioni sono disponibili anche sui siti delle ATS:

 

RICONOSCIMENTO DEI GREEN PASS rilasciati da STATI TERZI per l'INGRESSO IN ITALIA

In merito allo strumento del green pass, le indicazioni aggiornate si trovano sul sito del governo italiano.

Nella circolare si definisce, ai fini dell’ingresso in Italia, l’equivalenza ai green pass italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, di Israele, Canada, Giappone, USA in merito alla guarigione dal COVID-19, alla vaccinazione (purché il vaccino sia validato dall’EMA) e al tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

A tal proposito si veda anche questa nostra notizia di approfondimento.

RICONOSCIMENTO DEI GREEN PASS rilasciati da STATI TERZI per LA RIPRESA DI ALCUNE ATTIVITA'

Nella circolare si definisce, ai fini dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (spostamenti in entrata e in uscita dalle "zone rosse" o "zone arancioni"; accesso a strutture sanitarie e socio-sanitarie; uscite temporanee dalle strutture residenziali; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; accesso alle fiere; partecipazione a feste e cerimonie), l’equivalenza ai green pass italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità di Canada, Giappone, Israele, UK e USA.

A tal proposito si veda anche questa nostra notizia relativa alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

FAQ aggiornate in merito al green pass

Per seguire l'evoluzione delle indicazioni in merito al green pass, si faccia riferimento anche alle seguenti FAQ.

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