Covid-19 - Aggiornamento degli allegati relativi al rischio biologico nel D. Lgs n. 81/2008
La modifica è di interesse solo per le aziende in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa. Per tutte le altre realtà lavorative continua a doversi svolgere una valutazione del rischio generico e per la riduzione del rischio di contagio nelle imprese, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 che modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare l'art. 17 della disposizione normativa sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del decreto 81/08, a seguito del recepimento della direttiva europea 2020/739/EU che ha classificato il coronavirus SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo di rischio 3.
L'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 è stato già aggiornato includendo tra i rischi da agenti biologici quello della Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), con il Il decreto legge n. 125/2020 .
Valutazione del rischio
Si ricorda che la valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc.
Per tutte le altre realtà lavorative, il nuovo coronavirus rappresenta un rischio generico proveniente solamente dall’esterno e quindi la valutazione di cui al Titolo X non è applicabile. In questi casi deve quindi essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio nelle imprese, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.
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