Coronavirus (COVID-19) - Indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro non sanitari

Sono state emanate da Regione Veneto e da alcune ATS (Insubria-Varese-Como, Bergamo) e Regione Lombardia, indicazioni utili per le imprese da applicare negli ambienti di lavoro. Nell’ottica di agevolare la lettura riportiamo alcuni passi fondamentali estratti dai documenti degli Enti indicati, rilevanti per le imprese.

SOMMARIO 

Regione Veneto: circolare “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari che ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

COSA SI INTENDE PER “STRETTO CONTATTO”? 

Come primo aspetto è importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020):

  • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

FAQ - QUALI MISURE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAI DATORI DI LAVORO?

Valutazione dei rischi e sua documentazione

La circolare di Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda.

È utile che l’azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei “casi specifici” (sotto riportati).

Misure di contenimento del contagio

Per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

-       favorire la modalità del lavoro a distanza (secondo quando stabilito dal DPCM 1 marzo 2020 per quanto riguarda il “lavoro agile”);

-       evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;

-       privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);

-       regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

-       evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;

-       sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

-       disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Ciò premesso, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

  • Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
  • Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in facciali filtranti respiratori FFP2 (o FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; a stretto contatto con gli altri utenti, indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
  • Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell’attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.

  

Circolare Ats Insubria/Varese e Como link a circolare che riporta le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como. 

COSA FARE PER LA GESTIONE DI CASI SPECIFICI?

1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS dell’Insubria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

-  individuare la possibile fonte di esposizione

-  identificare i contatti stretti.

 

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.

Sorveglianza Sanitaria del medico competente: 

  • per l’emergenza  Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
  • per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
  • Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate

 

  • Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali  contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
  • Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
  • E’ importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

 

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

  • Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”.
  • Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

 In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

 3. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

 4. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

 5. COSA DEVE FARE il LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

Gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

 6. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO PRESSO UN’AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA?

Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.

 7. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL’INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO E’ NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?

Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.

 8. QUANDO E’ NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E’ EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato nelle circolari Ministeriali, le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:

  • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
  • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

9. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO?

In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.

 10. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

 11. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE? Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

 12. QUALI SONO LE ATTIVITA’ AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) E d) DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESE FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI?

L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.

Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo  in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

 

 Regione Lombardia: stralcio indicazioni su “Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli operatori assegnati alle attività non essenziali” 

Sorveglianza  

Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve (Circolare Ministero Salute 0006327-27/02/2020), o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall’attività lavorativa (** sotto l’allegato per le indicazioni per la certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria) e preso in carico dal Medico di Medicina Generale. Al domicilio per garantire un effettivo isolamento si applicano le indicazioni dell’ATS competenti territorialmente. 

 

(**) Allegato - Certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria 

ATS dichiara, a seguito di inchiesta epidemiologica, che il soggetto (NOME-COGNOME-DATA di NASCITA-DOMICILIO-n. TELEFONO), in quanto contatto stretto di caso/persona clinicamente guarita da COVID-19/caso  asintomatico è posto in quarantena obbligatoria/fiduciaria (modello Allegato - Comunicazione di Avvio Isolamento Domiciliare).  Di quanto sopra ATS ne dà comunicazione al MMG/PLS per gli adempimenti di certificazione previsti dalla circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020, ossia: i MMG, MCA all’atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, di appongono chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO di CORONA VIRUS, o in alternativa appongono il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, etc ... 

Conseguentemente, i medici INPS, in seguito ad indicazioni dalla Direzione Generale INPS, sede per sede, appongono una ESENZIONE dalle visite fiscali per tale tipo di diagnosi. 

Attualmente le visite fiscali in Regione sono bloccate fino al giorno 08/03/2020 

Nessuna certificazione è dovuta a pazienti asintomatici residenti in territori non compresi tra i comuni della così detta zona rossa

 

DEFINIZIONI e LINK UTILI

 Definizioni

Il termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) identifica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov).

Il termine COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.

 Per le definizioni di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute 27 febbraio 2020 “COVID-19 Aggiornamento”.

 Link a norme, provvedimenti e informazioni utili

 In relazione al dovere del Datore di Lavoro di collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti per favorire il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

Attualmente, si tratta delle norme in vigore e delle indicazioni ufficiali:

  • DPCM 4 marzo 2020
  • DPCM 1 marzo 2020 (Restano fermi gli articoli 1 e 2 del DPCM 1 marzo 2020. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1 marzo 2020, le misure del DPCM 4 marzo 2020, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2)

 Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

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