Il DL n. 98/2023 (leggi news precedente) conteneva disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica, e di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza.
La Legge di conversione (L. n. 127/2023) conferma che: "I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidita' relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute".
In attesa di sviluppi, si ricorda che:
- L'ALL. IV del Testo unico, al punto 1.9. "microclima", riporta che:
- "La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori";
- "Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione";
- "Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare , per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche";
-
L'articolo 181 prevede che: "Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28 , il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (es. microclima) in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi";
-
Per tutte le aziende valgono le indicazioni per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione già contenute in una news precedente.