Attività di ufficio: nuova norma tecnica di prevenzione incendi

Il Ministero dell’Interno ha approvato il Decreto 8 giugno 2016 contenente le regole tecniche verticali di prevenzione incendi per le attività di ufficio.

DM 8 giugno 2016

Le regole tecniche previste dal Decreto ministeriale si applicano alle attività di ufficio individuate con il numero 71 dell’allegato 1 del DPR n.151/2011, con oltre 300 persone presenti.

Rientrano nel campo di applicazione anche le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso ma funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso, come per esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.

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