Attenzione all'uso corretto di macchine e attrezzature

Gli Enti di controllo stanno avviando ispezioni su questo tema legato alla salute e sicurezza sul lavoro.

Si segnala che gli Enti di controllo del territorio hanno attenzionato il tema della salute e sicurezza nell'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro all'interno delle aziende.

In caso di violazioni accertate vi possono essere sanzioni penali a carico dei datori di lavoro. L'Area Salute e Sicurezza sul Lavoro è a disposizione per essere pronti in caso di ispezione.

Quali sono i punti da tenere presente?

I datori di lavoro devono considerare i principi normativi fondamentali che riguardano la salute e sicurezza legata alle macchine e attrezzature di lavoro:

  • Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori solo "attrezzature conformi" (v. punto sotto). Le attrezzature devono essere idonee e adeguate al lavoro da svolgere (o adattate a tali scopi);
  • Le attrezzature di lavoro (messe a disposizione dei lavoratori) devono, quindi, essere conformi alle "norme di prodotto". Ad esempio, dal 21 settembre 1996 sono state messe in commercio "macchine marcate CE" e rispettano i requisiti essenziali di sicurezza (RES), di origine comunitarie (guarda il webinar dedicato al nuovo "Regolamento macchine"). Le attrezzature devono essere utilizzate conformemente alle norme che recepiscono le regole comunitarie; 

  • Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dall'Allegato V del Testo unico (che corrisponde al vecchio DPR n. 547/1955);

  • Nella scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

    • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
    • i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    • i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;
    • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso;
  • Il datore di lavoro deve adottare adeguate misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (v. Allegato VI);

  • Il datore di lavoro deve:

    • installare ed utilizzare le attrezzature in conformità alle istruzioni d'uso;
    • provvedere alla idonea manutenzione delle attrezzature, che devono essere corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
    • provvedere alla informazione, formazione ed addestramento adeguati dei lavoratori;
    • sottoporre le attrezzature "soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose" ad interventi di controllo "periodici" (e "straordinari", ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività);
  • Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII alle verifiche periodiche obbligatorie (svolte da INAIL, ATS, soggetti abilitati);
  • Il datore di lavoro, infine, deve:
    • aggiornare le misure di prevenzione adottate, in relazione ai "mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione":
    • vigilare sull'adempimento degli obblighi da parte dei:
      • lavoratori ("utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro" ecc.);
      • preposti ("in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate" ecc.);
      • progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti ("rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia");
      • fabbricanti e fornitori ("Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro");
      • installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (che devono "attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti").
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