ATS Brianza: a breve controlli sui generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

ATS Brianza avvierà ispezioni sugli impianti centrali di riscaldamento installati nelle aziende utilizzatrici del territorio.

In aggiunta alle altre ispezioni programmate, a partire dal mese di giugno, ATS Brianza darà il via a un Progetto finalizzato alla verifica degli adempimenti da parte degli utilizzatori degli impianti termici nell’attuazione degli adempimenti connessi alla messa in servizio e alle verifiche successive.

In particolare gli impianti che saranno oggetto di verifica saranno i generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione (T non superiore a 110 °C) e aventi potenzialità globale dei focolari (P) >116 kW non destinati all’attuazione di un ciclo produttivo ma installati negli ambienti di lavoro per il riscaldamento degli stessi e per la produzione di acqua calda per servizi.

Il Servizio di Impiantistica ha deciso di avviare questo tipo di Progetto dopo aver riscontrato un esiguo numero di richieste di verifiche periodiche da parte delle aziende utilizzatrici.

La fase iniziale del Progetto di ATS prevederà, nel mese di giugno, l’invio alle aziende di una loro informativa e di una scheda di autovalutazione.
In attesa che ATS invii la scheda, come Assolombarda, suggeriamo alle aziende utilizzatrici di impianti non necessari all’attuazione di un processo produttivo, di accertarsi di aver dato seguito ai passaggi sotto riportati (previsti dal D.M. 1.12.1975):

  • denuncia a INAIL per esame preliminare del progetto e rilascio del numero di matricola all’impianto
  • richiesta di verifica a INAIL per accertamento di conformità al progetto approvato
  • Nel caso in cui l’impianto termico non asservito al ciclo produttivo, ha potenzialità superiore a 116 kW richiesta di verifica periodica, entro 5 anni dalla verifica di primo impianto, ad ATS competente per territorio

Impianti termici: quali sono i principali adempimenti normativi?

Il riferimento normativo che regolamenta questo tipo di impianti è il D.M. 1.12.1975 (norma di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).

La Norma prevede che le aziende che hanno impianti ad “acqua calda” sotto pressione di potenzialità superiore a 35 kw (30.000 kcal/h) e temperatura non superiore a 110°C, devono fare richiesta a INAIL di esame del progetto relativo all’impianto di riscaldamento (art.18 D.M. 1-12-1975)

INAIL dopo aver esaminato la denuncia di impianto termico ad acqua calda, in caso di parere favorevole, rilascia un numero di matricola dell’impianto.

Successivamente ottenuto il parere favorevole e il numero di matricola le aziende sono tenute a inoltrare a INAIL anche richiesta di verifica (art. 22 D.M. 1-12-1975) al fine di richiedere il sopralluogo per la verifica dell’impianto di riscaldamento. In caso di esito positivo INAIL rilascia il cd “libretto di centrale”. Inoltre se la potenzialità dell’impianto termico risulta essere superiore a 116 kw (100.000 kCal/h), entro 5 anni dalla verifica di primo impianto, è necessario provvedere alla verifica periodica (art.22 D.M. 1-12-1975).

Rispetto alle verifiche periodiche si possono configurare i seguenti differenti scenari:

  • impianti termici necessari all’attuazione di un processo produttivo
    In questo caso l’impianto deve essere sottoposto alla prima verifica periodica (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).  Per l’esecuzione della prima verifica periodica il datore di lavoro deve rivolgersi all’INAIL e solo se decorrono inutilmente 45 giorni dalla richiesta può rivolgersi ad un Soggetto Abilitato di cui all’art. 71, comma 12, del D.Lgs. 81/2008.
    Successivamente alla prima verifica, questi impianti devono essere sottoposti, ogni 5 anni, alle verifiche periodiche successive alla prima. Per questo tipo di verifiche l’azienda può rivolgersi ad ATS o ai Soggetti Abilitati.
  •  impianti termici non necessari all’attuazione di un processo produttivo (caso in esame da parte di ATS Brianza)
    In questo caso l’impianto, a seguito del rilascio da parte di INAIL del libretto matricolare al momento della verifica sul luogo di impianto, deve essere sottoposto ogni 5 anni, ad una “verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Questa verifica (periodica) non può essere effettuata dai Soggetti Abilitati ma esclusivamente dall’ATS competente per territorio (art.22 del DM 1-12-1975).

Rispetto al tema delle verifiche di questa tipologia di impianti, ATS Brianza ha reso disponibile sul suo sito online diverso materiale informativo. Per consultarlo clicca qui.
Per chi fosse interessato, inoltre ATS da qualche anno, ha messo a disposizione delle aziende un “Calcolatore GVR”: uno strumento interattivo che permette (attraverso l’inserimento di pochi dati) di simulare l’eventuale assoggettabilità del proprio impianto alle verifiche periodiche.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando:

Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, tel. 02-58370.242

e-mail sic@assolombarda.it

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