Aggiornamento 21 giugno - Salute e Sicurezza - Green Pass e Certificazioni verdi Covid-19 - Il punto della situazione

Aggiornamenti Ordinanza Ministero della Salute del 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno 2021.

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno 2021 al 30 luglio 2021, introduce ulteriori indicazioni per favorire la libera circolazione post emergenza Covid-19.

Il sito del Ministero della Salute, fornisce un quadro degli adempimenti.

Di seguito le principali novità.

INGRESSI IN ITALIA E CERTIFICAZIONI VERDI

Si introduce, per chi proviene dai paesi dell'elenco C, Giappone, Canada e Stati Uniti, l'obbligo di presentare una delle certificazioni verdi rilasciate dallo Stato Italiano o dagli stati membri (il dettaglio è contenuto nell'art. 1 dell'ordinanza), da cui risulti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le procedure applicative a livello nazionale ed europeo non sono ancora completamente e pienamente operative.

INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA

Le restrizioni sono prorogate fino al 30 luglio 2021. (art. 4)

REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD (art. 5)

Per chi proviene da questi paesi rimangono in vigore alcuni obblighi aggiuntivi, tra i quali l'isolamento fiduciario di 5 giorni, oltre al tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti la partenza e alla fine dei 5 gg di isolamento fiduciario (art. 5).

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI SUL TERRITORIO ITALIANO

Tale verifica, come indicato nell'art. 2 dell'ordinanza, è disciplinata dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021: "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC".

 1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile  descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.   

 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:   a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;   b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;    d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;    e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;    f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

  4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

  5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

  6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

ESENZIONE DALLA COMPILAZIONE DEL PASSENGER LOCATOR FORM

L'art. 2 esenta da questo obbligo chi si muove con mezzo privato, per brevi permanenze, nel limite dei 60 km dalla frontiera.

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