Privacy. Telecamere sui luoghi di lavoro

Il Garante Privacy interviene in merito alla sentenza della Corte di Strasburgo sull'installazione delle telecamere sui luoghi di lavoro

Con un comunicato stampa1 del 17 ottobre u.s. il Garante Privacy è intervenuto sulla sentenza della Corte di Strasburgo che consentirebbe, in casi eccezionali, l'installazione delle telecamere sui luoghi di lavoro.

Per il caso di specie la sentenza, se da una parte giustifica le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

Dichiara il Garante: "L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

In ultima analisi, fermo restando il rispetto alla privacy dei lavoratori, è utile ricordare le regole fissate dal legislatore per l’installazione dell’impianto audiovisivo2:

  • se in azienda sono presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali devono tentare di sottoscrivere un accordo che regolamenta il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto;
  • se l’accordo non è raggiunto oppure nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve chiedere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente un'autorizzazione all’installazione dell’impianto, depositando un’apposita istanza.

Note

1. Sentenza della Corte di Strasburgo 17 ottobre 2019.
2. Art. 4 legge 300/1970.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370267/308, e-mail fisc@assolombarda.it e all'Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370213/336, e-mail lav@assolombarda.it

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