GDPR - FAQ del Garante sulla videosorveglianza

Disponibili una serie di FAQ del Garante Privacy sulla videosorveglianza che contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni e quesiti che l'Autorità ha ricevuto in questo periodo.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di FAQ riguardanti l'installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un titolare del trattamento (un'azienda, una  pubblica amministrazione, ecc).

  • Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?
  • Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere?
  • In che modo si fornisce l'informativa agli interessati?
  • Quali sono i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate?
  • Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Queste sono alcune delle domande cui rispondono le FAQ. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento (UE) 679/2016, alla luce delle quali è valutata la validità del provvedimento1 del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Inoltre, le FAQ tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) (vedi nostra informativa del 19 luglio 2019) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell'esempio proposto dall'EDPB.

Tra gli aspetti che il Garante ha chiarito, si evidenzia, ad esempio, che l'attività di videosorveglianza  rispetti il principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell'impianto, e che i dati trattati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non tralasciando se sussistano o meno i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all'informativa agli interessati, l'Autorità ha chiarito che si può utilizzare un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere, nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici), cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Note

1. Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 02.58370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it

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