I chiarimenti riguardano in particolare il trasporto in conto proprio e la documentazione da esibire in fase di controllo su strada, atta a dimostrare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Riguardo alle deroghe previste dal Decreto legislativo 286/2005, vengono esaminate le seguenti ipotesi previste dall’art.16:
- Art.16, comma 1, lettera g): a seguito delle modifiche introdotte al D.Lvo 286/2005, tale deroga non necessita più che il trasporto sia eseguito a fini privati ma è sufficiente che sia eseguito per fini non commerciali, cioè senza remunerazione. Tale deroga, tuttavia, non può essere applicata in ogni caso al trasporto in conto proprio in quanto per definizione esso è un trasporto commerciale per le finalità dell’impresa. Non rientra nella deroga, ad esempio, il trasporto di un mezzo speciale dotato di attrezzature per particolari attività, in quanto vi è il fine commerciale. Rientra invece nella deroga la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti – quali associazioni o onlus - che non svolgono, nemmeno in maniera residuale, attività commerciale e quindi senza scopo di lucro, non prevedendo la remunerazione, diretta o indiretta, dell’attività di trasporto effettuato.
- Art.16, comma 1, lettera h): la deroga relativa al trasporto di materiale, attrezzature e macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività – a condizione che la guida non costituisca attività principale – può essere applicata al trasporto in conto proprio soltanto se ricorrono due specifiche condizioni:
a) la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente (cioè deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo);
b) il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività (ad esempio, nel settore edilizio).
- Art.16, comma 2, lettera c): la deroga sul “trasporto occasionale” che non incide sulla sicurezza stradale può trovare applicazione nei trasporti in conto proprio soltanto se ricorrono le seguenti tre specifiche condizioni:
a) l’autista non deve avere la qualifica di conducente professionale ma lo stesso deve essere assunto per svolgere mansioni diverse (magazziniere, ecc);
b) il trasporto non deve costituire la principale fonte di reddito del conducente;
c) il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (non deve essere un trasporto eccezionale).
Le norme in vigore non prevedono alcun obbligo sulla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per comprovare la sussistenza di tale requisito. Di conseguenza, può essere ritenuto valido qualsiasi documento. Gli organi di controllo possono verificare dal tachigrafo – se presente sul veicolo – se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo giorno del mese) sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.