In particolare, con il nuovo testo normativo:
- viene sostituito l’art. 1696 del Codice Civile sui limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate:
- la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore - fissata a livello nazionale in 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione CMR (8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante) – finora esclusivamente riferita al trasporto stradale, viene estesa anche ad altre modalità. Nello specifico, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, si rinvia alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, e al rispetto dei presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità;
- si introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale. In tali casi, infatti, quando non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.
- vengono modificati gli artt. 1737, 1739 e 1741 del Codice Civile sul contratto di spedizione:
- l’art. 1737 ora stabilisce che lo spedizioniere può concludere i contratti di trasporto non solo per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante. È poi specificato che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche più contratti di trasporto con diversi vettori;
- l’art. 1739, relativo agli obblighi dello spedizioniere è stato riformulato. Le modifiche mirano a valorizzare l’istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti. E’ stato poi soppresso il terzo comma che prevedeva l’accredito al committente, salvo patto contrario, dei premi, degli abbuoni e dei vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere;
- l’art. 1741, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l’esecuzione del trasporto, introduce una importante modifica, secondo la quale a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 del Codice Civile.
3. viene modificato l’art. 2761 del codice civile, sulla disciplina dei crediti privilegiati. In particolare la previsione del privilegio viene estesa anche allo spedizioniere oltre al vettore, al mandatario, al depositario e al sequestratario, già previsti. E’ stato pertanto previsto che anche i crediti dipendenti dal contratto di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dallo spedizioniere, avranno privilegio sulle cose spedite finché queste si trovano presso lo spedizioniere. Tale privilegio, inoltre, può essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché si tratti di trasporti o spedizioni che costituiscono esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. E’ stato infine aggiunto un nuovo comma secondo il quale se il mandatario ha provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’art. 2752, cioè il privilegio generale sui beni mobili del debitore che tale articolo accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali.