Intestazione temporanea dei veicoli: aspetti sanzionatori e decorrenza
Circolare del Ministero dell'Interno del 13 novembre con cui si chiariscono gli aspetti sanzionatori e la decorrenza relativa all'obbligo delle comunicazioni nei casi di locazione dei veicoli di durata superiore a 30 giorni.
Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle sanzioni che derivano dalla mancata annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli nel caso di intestazione temporanea dei veicoli (si vedano in proposito le precedenti comunicazioni).
Nel caso non sia stata fatta l’annotazione entro 30 giorni dei contratti di locazione senza conducente a lungo termine (cioè oltre 30 giorni) scatterà la multa da 711 a 3.554 euro ex art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada. In particolare:
- L’obbligo interessa i contratti stipulati con le società di noleggio dopo il 2 novembre scorso, data a partire dalla quale la predetta annotazione è diventata obbligatoria; per quelli stipulati precedentemente, la sanzione scatta solo se non viene annotato il rinnovo del contratto di locazione, scaduto dopo quella data;
- le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri (inferiori a 3,5 ton.) utilizzati per conto proprio; restano esclusi i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi;
- la violazione dell’obbligo deve essere contestata soltanto al locatario del mezzo, non anche nei confronti del conducente pro tempore, a meno che le due figure non coincidano.
- poiché l’annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli non viene riportata sulla carta di circolazione, in occasione della contestazione della sanzione gli agenti non devono procedere al ritiro della citata carta.
Contatti
Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it)
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