Covid-19 - Sospensione termini procedimentali presso gli Uffici della Motorizzazione Civile

Definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i termini relativi alla sospensione delle pratiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli contenuti nel decreto-legge 17 marzo 2020,  che riguardano la proroga e la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che impattano sulle attività degli Uffici della Motorizzazione Civile.

La circolare definisce la sospensione, fino al 15 aprile, dei termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020).

Per la durata complessiva dei procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

La disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, la proroga di validità è applicabile:

  • agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
  • alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; 
  • ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; 
  • alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS; 
  • alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo. 

La proroga si applica inoltre:

  • alle certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento
  • alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG)
  • alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Qualora i veicoli avessero dovuto effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
La circolare sottolinea che la revisione si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo della medesima. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è valida anche se il veicolo è stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” ma a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Restano attività indifferibili da porre in essere gli Uffici della Motorizzazione Civile:
1. Visita, prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.);
2. Visita, prova e immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. Visita, prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

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