Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con la circolare allegata – ha aggiornato i termini amministrativi delle scadenze di alcuni documenti e titoli abilitativi alla guida, sostituendo la precedente circolare n. 9487 del 23 marzo 2020.
In particolare:
- Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: la loro validità è prorogata fino al 31 agosto 2020;
- Carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: conservano la validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
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Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020: conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
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Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (ai sensi della direttiva 2003/59/CE) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020: conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
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Esami di revisione della patente di guida o della Carta di qualificazione del conducente (CQC) nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.