I termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida si riassumono come segue.
1. Patenti di guida
La validità delle patenti di guida, su tutto il territorio della UE (Italia compresa), rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 al 31.08.2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).
Per le patenti rilasciate in Italia è necessario distinguere tra:
- patenti con data di scadenza della validità compresa tra il 01.02.2020 e il 31.05.2020: per il solo territorio italiano hanno validità sino al 31.12.2020, mentre negli altri Stati membri (SM) dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- patenti con scadenza compresa tra il 01.06.2020 e il 31.08.2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- patenti con data di scadenza della validità il 31.01.2020 oppure compresa tra il 01.09.2020 e il 30.12.2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020;
Il termine previsto per coloro che hanno presentato domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021.
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021.
2. Carta di qualificazione del conducente (CQC)
La validità delle CQC, su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa), rilasciate da un Paese non comunitario, con scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
Per le CQC rilasciate in Italia si distingue tra:
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 e il 29.03.2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- CQC con scadenza tra il 30.03.2020 e il 31.12.2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- CQC con scadenza il 31.01.2020: hanno validità, per il solo territorio italiano per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Dal 29.10.2020, il titolare della CQC la cui scadenza ricade tra 31.01.2020 e il 28.10.2020, potrà effettuare il rinnovo della CQC entro i 272 giorni successivi, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
3. Certificati di abilitazione professionale (CAP)
Per quanto riguardo i CAP in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, pertanto, al momento, fino al 29 ottobre 2020.
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31.01.2020 e il 28.10.2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei CAP per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 29 ottobre 2020.
Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
- se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 29.02.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020;
- se in scadenza tra il 01.03.2020 e 01.11.2020 hanno validità fino al 30 novembre 2020 se i trasporti sono effettuati all'interno dei Paesi (tra cui l'Italia) aderenti all'Accordo Multilaterale ADR M324. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ADR e hanno superato l'esame prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 01.03.2020 e il 31.07.2020, al di fuori dell’ambito applicativo dell’Accordo Multilaterale ADR M324, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, del DL 18/2020) e pertanto fino al 29.10.2020.
4. Attestazioni sanitarie
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi fino al 29.10.2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
I certificati medici, rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza per poter essere allegati ad una istanza di conseguimento della patente di guida cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).