L’articolo 157 comma 7-ter del DL 34/2020 ha previsto l’estensione della validità dei documenti di identità e, pertanto, anche della patente di guida (che in Italia è considerata un documento di identità), fino al 31 dicembre 2020.
Tale disposizione è stata coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 - che prevede la circolazione per l’intero territorio dell’UE per i 7 mesi successivi alla scadenza con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020.
Si sottolinea pertanto che per la circolazione in ambito europeo – esclusa naturalmente l’Italia – le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020 non godono di una proroga di validità.
Pertanto, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:
- le patenti di guida scadute tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020 (le patenti che scadono tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 consentono di guidare con patente scaduta per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31 dicembre 2020);
- le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° giugno ed il 31 agosto 2020 sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, per i 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente (le patenti che scadono tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 consentono di guidare con patente scaduta per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31 dicembre 2020);
- le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020 (solo per la circolazione in Italia).