Covid-19 - Circolare del Ministero dell'Interno sull'applicazione delle norme per la circolazione stradale

Con circolare del 24 marzo 2020 il Ministero dell'Interno fornisce prime indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle norme riguardanti la circolazione stradale

Circolazione veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione

L’art.92, comma 4 del Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 ha previsto la possibilità di circolare fino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a visita e prova (la visita deve essere in questo caso programmata entro il 31 luglio 2020) già immatricolati e che devono procedere ad aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non vale ovviamente per i veicoli non ancora immatricolati.

Riguardo alla revisione dei veicoli da sottoporre a revisione annuale o periodica, invece, occorre distinguere:
- per i veicoli con revisione scaduta o che scade dal 17 marzo fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione;
- per i veicoli da sottoporre a revisione dopo il 31 luglio 2020, resta valida la scadenza originaria e non beneficiano pertanto della proroga;
- per i veicoli con revisione scaduta ma la cui prenotazione di revisione cade dopo il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino alla data di avvenuta prenotazione, secondo le regole ordinarie.

Scadenza validità patente di guida

L’art.104 del Decreto Legge "Cura Italia" ha previsto per le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 la proroga della loro validità fino al 31 agosto 2020. La norma si applica tanto alle patenti di guida rilasciate in Italia che a quelle rilasciate da altri Stati membri a titolari aventi residenza in Italia.

Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

L’art.103, comma 2 del Decreto Legge "Cura Italia" ha prorogato la validità delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi aventi scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano i seguenti atti di interesse per il settore del'autotrasporto merci:
- autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 Cds);
- autorizzazioni o licenze per il trasporto di merci o persone previste dal Codice della Strada;
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- abilitazioni all’effettuazione di scorte tecniche (artt. 9 e 10 Cds);
- certificato abilitazione professionale KA e KB (art.116 Cds);
- patente di servizio (art.139 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autotreni/autoarticolati di massa non superiore a 20 t. ai conducenti che hanno compiuto 65 anni (art.115 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni (art.115 Cds);
- estratti di carta di circolazione rilasciati dalle Motorizzazioni Civili in deroga al termine massimo di 60 gg. (art.92 Cds);
- fogli di via finalizzati a condurre veicoli ai transiti di confine (art.99 Cds).

Le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei DL 23 febbraio 2020, DL 2 marzo 2020 e DL 8 marzo 2020, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi sono ricompresi i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i quali sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale:
- autorizzazioni per l’esercizio alla guida che abbiano scadenza tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 (art.122 Cds);
- permesso provvisorio di guida rilasciato ai titolari di patenti chiamati a sottoporsi a visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali quando le stesse non sono in grado di riunirsi a causa di COVID-19 (art.59 Legge 120/2010);
- carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Pagamento in misura scontata di sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada

In via eccezionale e transitoria, l’art.108 comma 2 del Decreto Legge ha previsto la possibilità – nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 – di pagare le sanzioni del Codice della strada con importo scontato del 30%, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione. Ciò significa che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio 2020. 
Nel caso di sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida, non è possibile beneficiare del pagamento scontato.

Proroga dei termini nel settore assicurativo

L’art.125 del Decreto Legge "Cura Italia" non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per RCauto. L’impresa di assicurazione
è tuttavia tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza, per un periodo di 30 giorni. La previsione si applica anche nel caso di polizza assicurativa annuale con pagamento di premio in rate semestrali o periodiche. Il pagamento effettuato anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.
Su tutto il territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 – è consentita la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione per il superamento della scadenza della polizza di 15 giorni è pertanto inapplicabile e va intesa riferita al superamento dei 30 giorni.

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