CODICE DELLA STRADA – Pagamento delle sanzioni in misura ridotta mediante strumenti elettronici di pagamento e bonifico bancario
Tempistiche per il pagamento delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada.
In caso di violazione di norme del Codice della Strada, il trasgressore può pagare, entro
60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale
previsto dalla disposizione violata.
Salvo i casi in cui è prevista la confisca del veicolo e la sospensione della patente, il
trasgressore può anche beneficiare di uno sconto del 30% per pagamenti effettuati entro 5
giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
In entrambi i casi, la sanzione può essere pagata in contanti direttamente presso
l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o a mezzo di versamento in c/c postale o
ancora, se l’amministrazione lo prevede, tramite c/c bancario o mediante strumenti di
pagamento elettronico.
La norma (articolo 202 del Codice della Strada) prevede che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite c/c postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce solo se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Pertanto, in caso di pagamento delle sanzioni mediante strumenti elettronici di pagamento, sarà possibile:
- beneficiare dello sconto del 30% purché l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di contestazione o notificazione;
- essere ammessi al pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale purché l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di contestazione o notificazione.
Contatti
Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it)
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