Carta di qualificazione del conducente: modifiche all'ambito di applicazione
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Il Ministero dell'Interno, con circolare del 4 settembre 2020, introduce alcune novità rispetto all'ambito di applicazione della carta di qualificazione del conducente, che modificano il decreto legislativo 286 del 2005 in materia di trasporto di merci e persone.
Le novità riguardano l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e nello Spazio Economico Europeo (SEE) nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE (quindi anche i veicoli immatricolati per uso speciale; veicoli per trasporti specifici; macchine operatrici eccezionali), D, D1E, DE, D1, salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa. Il nuovo testo dell’art.15 del decreto legislativo n.286/2005 non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE.
Le nuove misure riguardano:
- obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, 1E, CE, D1, D e DE, per la guida tutti i veicoli che richiedono il possesso di tale titolo di guida, salvo eventuali deroghe previste;
- obbligo di CQC per la guida di macchine operatrici eccezionali per i quali è richiesta la patente C1 e C (da intendersi quando tale veicolo circola su strada pubblica; un cantiere, ove inteso come area privata, non è soggetto a tale disposizione);
- obbligo della CQC, nel trasporto in conto proprio, anche per il conducente che non risulta assunto con la mansione di autista (munito delle categorie di patenti di cui sopra), con la sola esclusione dei conducenti per i quali la guida non è ritenuta l’attività principale, che significa che l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, un dipendente nell’ambito del conto proprio, assunto con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo prevalente o esclusivo, è obbligato a possedere la CQC (perché possiede la patente C o superiore). Se invece l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, non vi è obbligo di CQC (un conducente del conto proprio, assunto con la mansione di autista, oggi come in passato, è obbligato a possedere la CQC accanto alla patente di guida C o superiore);
- non vi è obbligo di CQC nel trasporto di materiali/attrezzature/macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale dei conducenti (quindi l’attività di guida deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Il Ministero dell’interno precisa che è ragionevole ritenere esclusi dell’obbligo di CQC per la guida di tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Per essere esentato da tali obblighi, tuttavia, il conducente non deve essere assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali/attrezzature/macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (esempio: trasporto in conto proprio di materiale eseguito da conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
- esenzione CQC per conducenti che operano in zone rurali (zone fuori dai centri urbani) per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
- esenzione CQC per conducenti che non offrono servizi di trasporti; ovvero soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di cose o persone, quando questi non sono impegnati in attività di trasporto e viaggino scarichi (è il caso di autisti di concessionarie di veicoli che movimentano veicoli destinati ai clienti; oppure autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo all’altro dove iniziano i servizi; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico da navi/traghetti);
- esenzioni CQC per trasporti occasionali, quando il conducente non ha la qualifica di autista, ma anche perché il trasporto delle merci non costituisca la fonte principale di reddito (meno del 30% in guida dell’intero orario di lavoro mensile) e non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
- esenzione CQC per veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole/orticole/forestali/pesca/allevamento, per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente (il 30% sopra indicato) o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio/leasing.
- i conducenti dell’autotrasporto di merci in conto terzi, invece, hanno sempre l’obbligo del possesso della CQC, perché in possesso della patente di categoria C o superiore.
Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Regolamento (CE) n. 1072/09), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
In riferimento al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il Codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica.
In particolare:
- mancanza CQC per non averla conseguita: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
- guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
- incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: art.116, comma 14 Cds (pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro);
- guida con CQC scaduta : art.126, comma 11 Cds (pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639); la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).
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