Carta di qualificazione del conducente: aggiornamenti su corsi e formazione periodica

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2019 fornisce chiarimenti e istruzioni operative in merito ai corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e dei soggetti erogatori dei corsi.

Riassumiamo di seguito i punti di principale interesse sui quali il MIT ha fornito
chiarimenti, evidenziati peraltro sul testo della circolare ministeriale allegata, rinviando alla lettura del testo integrale.

2.8.1 - Procedura d’esame per il conseguimento dell’abilitazione CQC
Viene precisato che la richiesta di ammissione alla prova d’esame deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza. La prova d’esame, in questo caso, può essere svolta anche in data successiva alla data di scadenza dell’attestato di frequenza.

3.1 - Luogo e tempo della formazione periodica
Il titolare di CQC valida per il trasporto di cose e persone che ha frequentato un corso per rinnovare una delle due specializzazioni, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra categoria. Per entrambe le qualificazioni la decorrenza della validità quinquennale decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente UMC. Se la validità della CQC è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame di ripristino. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella del superamento dell’esame, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di cose e persone. La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.

3.6 – Rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità dell’abilitazione CQC
Al termine del corso di formazione periodica, i partecipanti non possono avere assenze superiori a 3 ore e possono recuperare le ore di assenza fino ad un massimo di 10 ore, entro 2 gg lavorativi dal termine del corso stesso. L’elenco dei partecipanti deve essere inviato all’UMC competente solamente dopo che siano terminate tutte le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso. L’interessato che ha frequentato il corso di formazione periodica potrà richiedere il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC all’UMC territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso.

3.6.1 – Rinnovo contestuale di patente e qualificazione CQC
La circolare precisa i documenti che devono essere prodotti per il rilascio di una patente CQC, a seguito di rinnovo contestuale di patente e della qualificazione CQC.

3.7 – Qualificazione CQC scaduta da oltre 2 anni
Viene chiarito che il conducente titolare di CQC scaduta da oltre 2 anni che ha l’obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla medesima CQC, ottempera contestualmente all’obbligo di ripristino e di revisione sostenendo esclusivamente l’esame di ripristino. In caso di esito positivo, viene attribuito il punteggio iniziale di 20 punti.

3.7.2 – Titolare di qualificazione CQC valida sia per trasporto cose che persone, una delle quali scaduta da oltre 2 anni
Il titolare di qualificazione CQC che ha frequentato un corso di formazione periodica e che ha fatto trascorrere 2 anni dalla scadenza di validità della CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà sostenere l’esame di ripristino.
Allo stesso modo, il titolare di CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo 5 anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l’esame di ripristino.

3.7.3 – Procedure “Esame di ripristino”
Dal 20 novembre 2019, il titolare di CQC persone o merci in corso di validità può sostenere l’esame di ripristino per l’altra tipologia di trasporto sostenendo esclusivamente la prova d‘esame relativa alla parte specialistica.
In caso di esito negativo alla prova d’esame di ripristino, non si procede in nessun caso alla revoca della qualificazione CQC. Il conducente potrà ripresentare nuova istanza per sostenere l’esame, dopo che siano trascorsi almeno 30 gg dalla prova d’esame con esito negativo.

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