Autotrasporto - Novità su carta di qualificazione del conducente CQC e patenti di guida

Recepimento della Direttiva europea di modifica della disciplina relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.

Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020, ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.

Il decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 e al decreto legislativo 285/1992 (CDS).

Gli interventi sul decreto legislativo 286/2005, che si riassumono nella sostituzione del precedente articolato, riguardano in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 14 (qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) il quale chiarisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica;

- art. 15 (ambito di applicazione) relativa ai soggetti che devono effettuare la qualificazione, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati quest’ultima;

- art. 16 (Deroghe) esclude dalla qualificazione i conducenti di determinati veicoli (velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h; sottoposti a prove su strada a fini  di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione, sempreché la guida del  veicolo  non  costituisca  l'attività principale del conducente; utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al  conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale; utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; che  trasportano materiale,  attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente).

Inoltre, la qualificazione non è prevista quando i conducenti di veicoli:

- operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

- non offrono servizi di trasporto;

- nel caso di un trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

La disposizione chiarisce il significato di trasporto occasionale: viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; invece, con la locuzione di trasporto non incidente sulla sicurezza stradale si esprime che il trasporto è svolto in osservanza delle normative sulla circolazione stradale.

- art. 20 (Formazione periodica) ribadisce l’obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione, secondo quanto prescritto nell’allegato I, sez. 2 e 4. Terminata la formazione periodica, il MIT conferma al conducente la validità della qualificazione.

- l’art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica) secondo cui i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza ai   sensi dell'art. 118-bis CDS, così come i cittadini di un paese terzo alla UE o allo SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.

Sono apportate anche delle modificazioni:                                

- all’art. 22 (Codice Unionale) è previsto che con DM MIT, di concerto il Ministero del lavoro e delle politiche, sono stabilite le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del codice unionale "95". Gli attestati di conducente che non hanno l’indicazione del codice "95" perché rilasciati Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

- all’allegato I (Requisiti minimi per la formazione) e all’allegato II (Requisiti relativi al modello della Comunità Europea di carta di qualificazione del conducente). In particolare, si prevede che vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; viene confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; è inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT.

Inoltre, dopo l’art. 22 del decreto è stato introdotto l’art. 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo) in cui si prevede per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali l’utilizzo della cd. rete elettronica unionale, di cui all'art.10-bis della direttiva 2003/59/CE. L’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Infine, è stato modificato anche il CDS, inserendo l’art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida) in materia di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

L’art. 10 del decreto in commento contiene “Disposizioni transitorie” e prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MIT aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

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