Autotrasporto merci: tachigrafo digitale e modulo assenze

Il Ministero dell’Interno, con la nota del 1 settembre 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligatorietà di compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. 
Sulla base di tale nuova disposizione, la Commissione UE ha chiarito che la redazione del modulo assenze non sia più obbligatoria ed ha invitato pertanto gli Stati membri a non sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.
Sulla scorta di tali indicazioni, il Ministero dell’Interno, con la nota del 1 settembre 2016, ribadisce che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 – che punisce la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce – non sono applicabili.
Ad ogni modo, la nota chiarisce che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione e dal Ministero, consigliamo di continuare a compilare il modulo assenze laddove non si siano registrati i periodi di attività e inattività del conducente mediante inserimenti manuali. Qualora l’organo di controllo sollevi dubbi circa la corretta condotta dell’autista, potrebbe richiedere l’esibizione di documenti che provino l’effettiva attività svolta nell’arco temporale di riferimento (ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S.) ed eventualmente procedere a segnalazione all’organo competente.

Riassumiamo i punti salienti della normativa:

  • l'autista è obbligato a produrre e presentare la serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso e i 28 precedenti;
  • le registrazioni devono riguardare tutti i periodi di attività e inattività per ogni giorno;
  • se l'autista si allontana dal veicolo e non può utilizzare il tachigrafo per registrare attività e inattività dovrà provvedere in tal senso con inserimenti manuali retroattivi il giorno in cui attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo;
  • se tale registrazione retroattiva non fosse possibile per motivi tecnici oppure perchè eccessivamente onerosa, il conducente può utilizzare il modulo assenze per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche;
  • tutti gli Stati Membri dell'UE dovranno accettare il modulo assenze in tali situazioni giustificate, e al tempo stesso non dovranno imporne l'uso e sanzionare gli autisti per l'assenza dello stesso.

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Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it).

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