Come noto, i veicoli attualmente dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente (tachigrafo digitatale versione da 1.0 a 3.0) immatricolati fino al 14 giugno 2019 sono obbligati ad installare entro il 31 dicembre 2024 tachigrafi intelligenti di versione 2, se utilizzati nei trasporti internazionali.
Dal 31 dicembre 2024, nei controlli su strada riguardanti l’attività di guida e di riposo dell’autista sarà richiesto il dato dell’attività del conducente contenuta nel tachigrafo (digitale o analogico) relativa ai 56 giorni precedenti - anziché ai 28 giorni previsti attualmente - in virtù delle norme introdotte dal Regolamento n. 1054/2020, c.d. Pacchetto mobilità UE.
A tale proposito facciamo rilevare che le carte tachigrafiche rilasciate dal sistema camerale prima del luglio 2023, possono contenere fino a 28 giorni di attività; quelle rilasciate successivamente a tale data, hanno invece memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, rispondendo appieno alle norme sopra richiamate. Le norme del Pacchetto UE non hanno tuttavia imposto l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.
Qualora l’autista disponga di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023, dovrà necessariamente avere con sé le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti per coprire i giorni mancanti al raggiungimento dei 56 giorni.
Il sistema camerale ha chiarito per le vie brevi che è sempre possibile procedere al rilascio di una nuova carta di nuova omologazione avente capienza dei 56 giorni - in modalità "rinnovo per modifica dati" – ma questo presuppone il pagamento del diritto di segreteria (€ 37). In questo caso, il conducente dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e contestualmente dovrà restituire la carta in uso, in quanto come noto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.