Accordo delle Regioni del bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria
A partire dal primo ottobre 2018 sono previste ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti
Il 9 giugno 2017 i Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, hanno sottoscritto un Accordo per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria.
In particolare l'Accordo prevede le seguenti limitazioni per la circolazione dei veicoli:
- a partire dal 2018, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno limitazione della circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;
- entro il 1 ottobre 2020 la limitazione di cui al precedente punto è estesa alla categoria diesel “Euro 4”;
- entro il 1 ottobre 2025 la limitazione di cui al primo punto è estesa alla categoria diesel “Euro 5”.
La limitazione si applicherà alle aree urbane e ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Sono previste inoltre ulteriori misure temporanee di limitazione al traffico al superamento per più giorni consecutivi dei limiti di PM10 previsti per legge:
- Misure temporanee omogenee di 1° livello (superamento dei livelli limiti di PM10 per più di 4 giorni consecutivi): limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- Misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello, al verificarsi del superamento dei livelli limiti di PM10 per più di 10 giorni consecutivi): estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto precedente.
Contatti
Andrea Agresti (email andrea.agresti@assolombarda.it, tel. 0258370.618).
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