Il DL 69/2013 ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria) nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/20101.
In tal modo, sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 e sono state introdotte altresì nuove norme riportate sinteticamente di seguito:
- è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
- la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;
- solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza;
- il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione;
- la durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
- gli avvocati sono mediatori di diritto e possono assistere le parti durante l’intera procedura di mediazione.
Le nuove disposizioni si applicano dal 20 settembre 2013 (ovvero decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013).