Tutela a favore dei lavoratori fragili - Precisazioni INPS

L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulla corretta gestione delle assenze relative ai lavoratori cosiddetti fragili.

Per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992) l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

Il legislatore ha successivamente eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento al suddetto articolo 3, comma 1, della Legge n. 104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Il termine della tutela, relativa all’equiparazione di tali assenze al ricovero ospedaliero, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 ed infine ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020.
Allo stato attuale pertanto, la tutela in oggetto risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

L’Istituto, riprendendo un’ulteriore modifica apportata dal legislatore, ha precisato che a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio dell’attività lavorativa dovrà di norma essere svolta in modalità agile anche “attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

L’INPS infine fornisce un importante indicazione, chiarendo che l’equiparazione dell’assenza tra i lavoratori c.d. fragili e i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

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