Termine per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale - Proroga al 31 ottobre 2020 - Chiarimenti Inps

L’Inps, con apposito messaggio, ha fornito chiarimenti sulla proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti e sull’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di 9 settimane di Cig (COVID-19 con fatturato).

Proroga dei termini

In particolare, l'Istituto precisa che le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, sono prorogate al 31 ottobre 2020.

Trascorso inutilmente il nuovo termine, il pagamento della Cig e gli oneri connessi resteranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Sull'argomento e in considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini decadenziali in esame, l'Inps ha predisposto una tabella riepilogativa delle scadenze, in fase di prima applicazione e a regime (Allegato n. 1).

Domande per le nove settimane aggiuntive di integrazione salariale (COVID-19 con fatturato)

L'Istituto precisa che, in merito all'invio delle istanze relative alle nove settimane ulteriori di cassa, che devono riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, la stessa trasmissione è già possibile a partire dal 1° ottobre 2020, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto del fatto che le richieste inviate si riferiscano ad un periodo successivo rispetto alle prime nove settimane e che sia stato già interamente autorizzato, verranno verificate al momento dell’istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento legittimo dei trattamenti richiesti.

Contatti

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