Prime indicazioni INPS sulla presentazione delle nuove domande di ammortizzatori legati alle causali Covid

L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sulla presentazione delle nuove domande di ammortizzatori legati alle causali Covid.

L’Istituto chiarisce, in particolare, alcuni aspetti relativi alle istanze, ai termini di presentazione e al pagamento diretto.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il Decreto Legge n. 34/2020 cd Rilancio ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Alla luce delle ultime novità introdotte dal Decreto Legge del 17 giugno 2020 n. 52, il quadro complessivo dei trattamenti a cui i datori di lavoro possono accedere è così riassumibile:

  • le aziende possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedente;
  • solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, l’INPS ha individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi) attraverso l’invio anche di un’unica domanda fino a un massimo di quattordici settimane.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la Cassa Integrazione Ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni già fornite dall’INPS.
Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare uno specifico format di prossima pubblicazione.

L'INPS sottolinea che con la procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Si tratta quindi di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito. Inoltre, sul “Sistema unico” possono essere gestite le domande con causale Covid nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs n. 148/2015.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” che l’Istituto afferma di rilasciare nelle prossime ore, invece, potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportino il superamento dei limiti di fruizione degli ammortizzatori previsti dal Jobs Act, D.Lgs n. 148/2015.

Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale COVID-19

Con la conversione in Legge del cd Decreto Cura Italia è stato previsto che ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di Solidarietà Bilaterali e dal Fondo di Integrazione Salariale per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Termini di trasmissione delle domande

Le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2020, n. 52) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Istituto, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato.

L'INPS segnala che con le circolari di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull’argomento.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia CIGD relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario.
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione Salariale in Deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, può chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane
I datori di lavoro che avessero ottenuto Decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori cinque settimane dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. 

L’INPS segnala che l’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga da presentare allo stesso sarà rilasciato nelle prossime ore.

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’INPS

La norma è intervenuta sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale a carico dell’Istituto, stabilendo che l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica; in particolare, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” scegliendo l’opzione “Cig Ordinaria”; per la Cassa Integrazione in Deroga, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”; per l’assegno ordinario, scegliendo “Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle predette domande, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita voce che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori; loro IBAN; ore di cassa integrazione/di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico.

L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse decorrenti dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.
In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.
A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall’INPS.

La disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto è stata ulteriormente modificata dal Decreto del 16 giugno, n. 52 che ha infatti stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Di contro, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro,delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

Daremo puntuale informazione delle indicazioni ulteriori che, come anticipato, l’INPS ha affermato fornirà nelle prossime ore.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.

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