Il Ministero si è espresso al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione dell'offerta di conciliazione in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La comunicazione:
è dovuta solo nei casi in cui il datore propone la conciliazione al lavoratore;
è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
- è dovuta solo nei casi in cui il datore propone la conciliazione al lavoratore;
- è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.