Legge di Bilancio 2024: nuove disposizioni sull'APE sociale - Indicazioni INPS

L’Istituto riepiloga le novità introdotte per l’anno in corso in materia di APE sociale e fornisce le istruzioni operative per l’accesso alla prestazione di anticipo pensionistico.

22/02/2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto significative modifiche riguardanti l'APE sociale. 

Nello specifico, l’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della L. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi (in sostituzione dei 63 anni previsti negli anni precedenti).

L'INPS precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della Legge n. 234/2021 in merito alle professioni c.d. "gravose" cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della L. n. 232/2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Regime di Incumulabilità dei Redditi di Lavoro

L'art. 1, comma 137, Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che il beneficio in oggetto non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Pertanto, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, L. n. 232/2016, secondo cui l'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. 

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (i.e. 67 anni di età).

Per il raggiungimento del limite dei 5.000,00 euro di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva l’intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell’APE sociale, ovvero anche quello relativo ai mesi dell’anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età di vecchiaia.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Termini e Modalità di Monitoraggio

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

I soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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