Le comunicazioni a seguito di licenziamento collettivo

Regione Lombardia specifica come le imprese debbano effettuare le comunicazioni a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

Regione Lombardia fornisce un riassunto delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991, con particolare riferimento a quelle che sono cambiate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Dal 1° luglio 2017 tutte le comunicazioni di apertura della procedura (art. 4 c. 2 della L. n. 223/91) e le comunicazioni di esito della fase sindacale (art. 4 c. 6 della L. n. 223/91) riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia dovranno essere trasmesse all'ARIFL tramite l'applicativo informatico "VertenzeOnLine".

La procedura sindacale è invariata e si può così riassumere:

  • informare le rappresentanze sindacali aziendali e associazioni di categoria, in mancanza delle prime informare le confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
  • trasmettere copia dell'informativa di cui sopra all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) o, qualora il licenziamento collettivo investa unità produttive ubicate in più Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • informare l'ARIFL o il Ministero del Lavoro dell'esito della consultazione sindacale, che, in caso di mancato accordo, convocano le parti per un ulteriore esame della situazione.

Esperita la procedura di licenziamento collettivo il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare i lavoratori ed entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso dovrà fornire l'elenco dei lavoratori licenziati e le modalità di applicazione dei criteri di scelta all'Amministrazione Provinciale del territorio in cui è situata l'unità produttiva interessata dal licenziamento collettivo (art. 4 c. 9 della L. n. 223/91).

Il datore di lavoro deve inviare:

  • la comunicazione del legale rappresentante, contenente la dichiarazione del possesso del requisito occupazionale, i criteri di scelta, il rispetto dell'art. 6 c. 5bis della L. n. 236/93 (richiesto esclusivamente in caso di mancato accordo)
  • la scheda "azienda"
  • le schede "lavoratori"
  • copia dell'accordo sindacale o del verbale di esame congiunto in sede pubblica
  • estremi degli eventuali Decreti Ministeriali di concessione del trattamento CIGS

Qualora i licenziamenti avvengano in periodi diversi, il datore di lavoro trasmette la prima volta tutta la documentazione e nei momenti successivi solo i criteri di scelta, la scheda azienda e quella dei lavoratori.

I moduli, le istruzioni di compilazione e gli indirizzi delle Amministrazioni Provinciali a cui inviare tali comunicazioni sono presenti negli allegati.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, tel. 02-58370.366-274-391-262-263-228, e-mail lav@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, tel. 039-3638.235-231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it
Area Sindacale, tel. 02-58370.209-733-732, e-mail
Presidio Territoriale di Monza e Brianza, tel. 039-3638.233, e-mail 

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