La Giurisprudenza : restituzione parziale anticipo Naspi
NASPI anticipata e restituzione per instaurazione lavoro subordinato di breve durata
15/04/2025
Il fatto trae origine dall’impugnazione ad opera di un lavoratore di un provvedimento amministrativo nel quale l’INPS ha chiesto la restituzione della Naspi anticipata in una unica soluzione ad un lavoratore (legittimo destinatario del beneficio) a seguito di un rapporto di lavoro dipendente seppur di breve durata instaurato nel periodo di ipotetica copertura dell'Ammortizzatore.
La Corte d’Appello di Venezia, respingendo il gravame proposto da Inps, ha ritenuto che lo svolgimento di sporadiche ore di lavoro subordinato fosse comunque compatibile con l’attività imprenditoriale avviata a seguito della percezione anticipata della Naspi.
L’Inps, a seguito della sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8422 del 31 marzo 2025, ha stabilito come legittima la restituzione della liquidazione anticipata della NAPSI ma solo di un importo proporzionale alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto.
Le motivazioni su cui si fonda la decisione della Corte si basano sulla circostanza che l’erogazione della NASPI in un’unica soluzione ha natura assistenziale ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie per l’avvio di una attività lavorativa autonoma o imprenditoriale propria e non è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro anche se di breve durata.
La Corte evidenzia per contro che l’erogazione mensile della NASPI che ha natura previdenziale finalizzata a sostenere il lavoratore inoccupato che ha perso involontariamente il lavoro, può essere interrotta in presenza di rapporti inferiori ai sei mesi.
La Cassazione, nel respingere la decisione del giudice di merito, ritiene invece utile valutare, nel merito:
- la possibilità di ridurre (e non eliminare del tutto) l’obbligo di restituzione in misura proporzionale al lavoro subordinato svolto;
- l’effettiva continuazione (o meno) dell’attività autonoma/imprenditoriale per cui l’anticipo era stato erogato;
- le circostanze concrete riguardo a un’eventuale “impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, i Giudici di legittimità hanno stabilito che il lavoratore è tenuto alla restituzione dell’importo di NASPI anticipata ma per un importo limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato di breve durata.
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