INPS pubblica le FAQ sulla decontribuzione mamme prevista dalla Legge di Bilancio 2024

L'Istituto ha recentemente reso disponibili sul suo sito web una serie di domande frequenti (FAQ) riguardanti la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista dalla Legge di Bilancio 2024.

22/02/2024

La L. n. 213/2023 (di seguito, Legge di Bilancio 2024), ha introdotto un'importante misura di esenzione dai contributi previdenziali per le lavoratrici madri, valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Di seguito sono riportati i principali punti trattati nelle FAQ pubblicate sull'argomento:

  • Beneficiari e criteri di ammissibilità: la decontribuzione è destinata alle lavoratrici madri con almeno 3 figli, impiegate a tempo indeterminato, inclusi i regimi di lavoro part-time. Si escludono i soli rapporti di lavoro domestico. Per il solo anno 2024, è estesa anche alle madri di 2 figli, con il requisito che il più piccolo abbia meno di 10 anni.
  • Esenzione contributiva: le lavoratrici madri beneficiarie godono di un'esenzione totale dalla quota di contributi previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro all'anno, calcolati su base mensile.
  • Durata del beneficio: l'esenzione è valida fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo per le madri di 3 o più figli. Per le madri di 2 figli, il beneficio si estende fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
  • Modalità di richiesta: le lavoratrici interessate devono comunicare al datore di lavoro la propria volontà di usufruire dell'esenzione, indicando il numero di figli e comunicando i relativi codici fiscali. Nel caso in cui la lavoratrice indichi solo il numero di figli al datore di lavoro, i rispettivi codici fiscali dovranno essere inseriti nell’apposito applicativo INPS che sarà rilasciato prossimamente.
  • Erogazione del beneficio: l'esenzione contributiva viene applicata direttamente in busta paga, senza necessità di interventi aggiuntivi da parte del datore di lavoro.
  • Compatibilità con congedo di maternità o parentale: l'esonero non è compatibile con tali istituti. Tuttavia, qualora sia prevista un'integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell'agevolazione.

Le FAQ forniscono dettagliate risposte anche su altri punti, come la compatibilità con altri congedi ed istituti e l'inclusione dei minori in affidamento preadottivo o temporaneo. Vengono altresì fornite risposte ad alcune casistiche particolari.

È importante sottolineare che i datori di lavoro devono adeguare le denunce mensili seguendo le indicazioni fornite dall'INPS con Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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